Come richiedere il conteggio estintivo in caso di cessione del quinto
Hai rinnovato o estinto anticipatamente una cessione del quinto dello stipendio o della pensione tra il 2011 ed il 2020?
Vuoi verificare le commissioni che ti hanno addebitato ma non trovi il conteggio estintivo?
Questo articolo può darti le risposte che cerchi, ma prima devi sapere che se hai estinto anticipatamente o rinnovato una cessione del quinto:
- Molto probabilmente hai diritto ad un rimborso in media tra i 1.500 euro ed i 7.000 euro;
- Potrai recuperare le commissioni bancarie senza andare in Tribunale o muoverti da casa.
Ma andiamo per ordine.
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1. Che cos’è il conto estintivo? definizione
Quando interviene l’estinzione anticipata della cessione del quinto o il rinnovo della cessione del quinto, si definisce “CONTO ESTINTIVO” il conteggio riportante gli importi da restituire e le commissioni che la banca avrà addebitato.
2. Come posso richiedere copia del conto estintivo?
Il conto estintivo o conteggio estintivo può fare richiesto direttamente a:
- al proprio datore di lavoro;
- alla Banca/Finanziaria che ha erogato il prestito;
- rivolgendosi ad un Avvocato/Associazione delegata presentare la richiesta.
In ogni caso, la Banca/Finanziaria è tenuta ad inoltrare copia di detti documenti ai sensi dell’art. 119 T.U.B.
Tuttavia, molto spesso le commissioni da restituire non vengono riportate in modo completo nel conteggio estintivo, giacché il contratto non ne prevede la restituzione.
Questo accade anche se la non ripetibilità di commissioni e oneri eventualmente prevista dal contratto, anche ove accettata da entrambe le parti, deve considerarsi contra legem e contro i regolamenti di settore (ai sensi dell’art. 125 sexies del D. Lgs. 385/1993, e dell’Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, la Comunicazione della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, la Comunicazione della Banca d’Italia del 7 aprile 2011, l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, l’art. 22, comma 15 quater del D. Lgs. 179/2012, la lettera al mercato congiunta di Banca d’Italia e IVASS del 26 agosto 2015).
A conferma di quanto rappresentato, di seguito il link alla decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario istituito dalla Banca d’Italia in cui si conferma il diritto a seguito di estinzione anticipata alla restituzione di 1.627,73 euro, oltre interessi legali.
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3. Come si viene rimborsati?
Il recupero delle somme si svolge in due fasi che, in alcune ipotesi, porta alla proposta di rimborso da parte della Banca/Finanziaria già nei primi 30 giorni:
Fase 1: Si predispone un reclamo con diffida e messa in mora inviata per P.E.C. (posta elettronica certificata) alla Finanziaria/Banca a cui si richiede il rimborso. La finanziaria o la Banca dovranno rispondere entro trenta giorni. Si è verificato che, in alcuni casi, la finanziaria per evitare il contenzioso ha pagato immediatamente.
Fase 2: Nel diverso caso in cui il reclamo non venga accolto (in tutto od in parte) si provvederà ad avviare formale ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario.
In caso di esito positivo, quali sono i vantaggi?
- Il consumatore avrà diritto alla restituzione delle commissioni (in media da circa 1.500 euro a circa 7.000 euro);
- Potrai fare tutto da casa, senza dover uscire;
- Non dovrai attendere gli usuali tempi della giustizia per avere una risposta;
- Ti affidi ad una associazione attiva da oltre 10 dieci anni;
- Non rischierai di far cadere in prescrizione il tuo diritto alla restituzione degli importi;
- Con la tua azione aiuterai gli altri consumatori a conoscere i loro diritti e ad equilibrare il rapporto tra consumatori e banche/finanziarie.
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